Abstract
del regolamento
Patto di
corresponsabilità
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Introduzione
Con l'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
(D.P.R. 249/1998 e D.P.R. 235/2207), ogni istituto scolastico deve analizzare
il proprio Regolamento adeguandolo alle norme previste. In particolare
i primi 3 articoli riguardanti i diritti degli studenti risultano di
particolare interesse affinché i principi in essi contenuti non
rimangano delle mere aspirazioni ma possano tradursi nella quotidianità.
Così, ad esempio, il diritto alla partecipazione attiva e responsabile
degli studenti alla vita della comunità scolastica implica conseguenze
rilevanti: si riconosce il diritto dello studente a partecipare ai processi
decisionali della scuola, sia attraverso i canali tradizionali (Consiglio
di Classe e Consiglio d'Istituto), sia attraverso la creazione di nuovi
spazi di partecipazione che consentano agli studenti un coinvolgimento
diretto nelle scelte più importanti della comunità scolastica
(ad esempio alcune scuole hanno formato delle commissioni paritetiche
con gli studenti per la stesura del Piano dell'Offerta Formativa).
Il regolamento d'istituto è l'attuazione dello Statuto in ogni
scuola, deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi
di azione degli studenti, deve stabilire le regole che garantiscano
il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti
scolastiche e prevedere eventuali sanzioni (D.P.R. 235/2007). Risulta
evidente lo stretto legame tra regolamento d'istituto e piano dell'offerta
formativa, del quale il regolamento costituisce norma e garanzia di
attuazione. Indispensabile è quindi, che la formulazione dei
regolamenti sia affidata ad una commissione in cui siano rappresentate
tutte le componenti scolastiche, studenti, famiglie, docenti, personale
ATA tutti quelli cioè legati dal patto espresso nel POF e dal
fine ultimo del successo formativo di ogni ragazzo. L'adesione ad un
regolamento condiviso fin dalla sua formulazione si configura per tutti
come assunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio
ruolo e del proprio contributo per migliorare la partecipazione al processo
di riforma scolastica.
Il Piano dell'Offerta Formativa e il Regolamento d'istituto sono strumenti
fondamentali per delineare un sistema di regole condiviso nell'ambito
dell'autonomia scolastica. La modifica del Regolamento d'istituto diviene
quindi un'occasione per ripensare, in modo democratico e con particolare
attenzione al criterio dell'inclusione, i processi decisionali e il
sistema dei rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica.
In considerazione del fatto che lo Statuto delle Studentesse e degli
Studenti sostanzia la cittadinanza studentesca e il sistema di partecipazione
e rappresentanza, il Regolamento d'istituto dovrebbe analizzare anche
gli aspetti legati alla partecipazione studentesca. Occorre quindi individuare
i comportamenti che configurano mancanze disciplinari; le sanzioni previste
per queste mancanze; le sanzioni alternative; regolare la composizione,
la procedura di nomina e il funzionamento dell'organo di garanzia interno;
determinare le forme di dialogo tra studenti e istituzioni scolastiche
sulle scelte in tema di programmi, didattica, criteri di valutazione,
scelta dei libri, ecc.; individuare le modalità di esercizio
del diritto di associazione, di uso dei locali, dell'organizzazione
delle attività.
Elementi qualificanti del Regolamento d'istituto sono:
" regolamentazione dell'assistenza allo studio (centri d'apprendimento,
attività di tutoraggio
" attenzione alla valutazione;
" flessibilità delle regole;
" coerenza tra il Regolamento e il Piano dell'Offerta Formativa;
" comitato studentesco (auto-regolamentato, con potere decisionale
in base al D.P.R. 567/1996);
" linguaggio semplice e comprensibile.
REGOLAMENTO D'ISTITUTO
ART. 1 Principi fondamentali
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello
"Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con
il D.P.R. 249/1998, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni
scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999, del D.P.R. 10 ottobre 567/1996,
e D.P.R. 21 luglio 235/2007. È coerente e funzionale al Piano
dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
ART. 2 Principi fondamentali
Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze
di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle
degli studenti, dei genitori e del personale ATA, nella consapevolezza
che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto
del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente
impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà
sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.
Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline
di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti specifici per l'utilizzo
degli spazi attrezzati (laboratori), regolamento dell'Assemblea degli
Studenti.
ART. 3 Principi fondamentali
La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura
il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo
culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana,
al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento
didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano
conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà
di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola
è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle
sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti.
Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione
altri apporti che dovessero pervenire dalle identità sociali
e culturali organizzate esternamente alla scuola. Sono considerati assolutamente
incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati,
atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione
delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza,
qualsiasi forma di violenza e discriminazione.
ART. 4 Principi fondamentali
La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il
processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo
della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti
dal "patto formativo"; attraverso esso si realizzano gli obiettivi
del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità,
della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le
modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna
ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che secondo
la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto
ai sensi dell'Art. 10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto
carattere vincolante. E' uno strumento a carattere formativo che definisce
le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento,
il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione
alla vita scolastica.
ART. 5 Principi fondamentali - Modifica del Regolamento
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di
Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse
e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche
e degli organi collegiali, (nella misura di 1/3 dei componenti) previa
informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica
.
ART. 6 Diritti relazionali/comunicativi dello studente
Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi,
anche attraverso attività di orientamento, l'identità
di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di
ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente
e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento
è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati
(mediante: didattica per livelli, recupero, approfondimento, attività
di tutoraggio,) tesi a promuoverne il successo formativo.
Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso
di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali,
senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi
indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul
territorio.
Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva,
volta ad attivare un processo di auto-valutazione che lo conduca ad
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento: a tale riguardo i docenti s'impegnano a comunicare
contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche
scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre quindici
giorni dalla data della prova effettuata. I singoli docenti tramite
il libretto personale dello studente comunicano la valutazione ai genitori
garantendo la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione
data.
La scuola garantisce l'attivazione d'iniziative finalizzate al recupero
delle situazioni di ritardo e di svantaggio, secondo le modalità
stabilite dal Collegio Docenti.
ART. 7 Diritti dello studente
Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita e l'organizzazione della scuola tramite circolari
chiare e tempestive. Per tutto quello che riguarda le scelte relative
alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta
dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare
su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro
carriera scolastica, gli studenti potranno consultare tutta la documentazione
che gli insegnanti depositeranno (entro e non oltre il 15/11 di ogni
anno scolastico), tramite i coordinatori di classe, in raccoglitori
appositi nell'ufficio dei Collaboratori, o eventualmente anche, sul
sito web della scuola.
ART. 8 Diritti delle componenti scolastiche
Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di
esprimere la propria opinione, purchè correttamente manifestata
e non lesiva dell'altrui dignità e personalità. Gli studenti
possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni
importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti
nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente
delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare
a loro volta e di concorrere alle decisioni finali (secondo le modalità
previste dal Regolamento del Comitato studentesco, dal Piano dell'Offerta
Formativa e dalle norme vigenti). Ciascuna componente della scuola ha
il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti
alle singole persone previa comunicazione al dirigente scolastico. I1
Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione
dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.
ART. 9 Assemblee di classe e d'istituto
Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai decreti
delegati; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate
parte integrante della loro formazione educativa.
Le assemblee degli studenti costituiscono occasione di partecipazione
democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della
società in funzione della formazione culturale e civile degli
allievi. Esse possono essere di classe o di Istituto.
L'art. 12 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n°297, che riconosce agli studenti
il diritto di riunirsi in assemblea, consente lo svolgimento di un'assemblea
di Istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata,
ed una di classe al mese, nel limite di due ore.
Non possono avere luogo assemblee studentesche nel mese conclusivo delle
lezioni.
Gli alunni sono tenuti a presentare in segreteria la richiesta di assemblea
di classe con la data di convocazione e l'ordine del giorno con almeno
3 giorni di anticipo. Gli alunni sono chiamati a compilare la richiesta
solo nelle parti di loro spettanza. Gli insegnanti in servizio nelle
ore in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a vigilare (rimanendo in
aula) perché i lavori si svolgano ordinatamente ed in maniera
conforme alle finalità per cui l'assemblea è stata richiesta;
se ciò non si verifica, l'assemblea deve essere sospesa dal docente
stesso, che può concedere di aggiornarla entro 3 giorni. Dopo
ciascuna assemblea, il delegato di classe è tenuto a redigere
un preciso verbale e a consegnarlo al coordinatore di classe.
La richiesta di assemblea d'Istituto, con la data di convocazione e
l'ordine del giorno, deve essere avanzata al Dirigente Scolastico con
almeno cinque giorni di anticipo. All'assemblea di Istituto possono
assistere, oltre al dirigente scolastico o un suo delegato, gli insegnanti
che lo desiderino.
Gli studenti hanno il diritto-dovere di partecipare in modo attivo e
responsabile alla vita della scuola. Gli studenti partecipano, intervenendo
in ogni fase dell'elaborazione e della decisione, con una rappresentanza
paritetica alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere
iniziative e attività. Gli studenti hanno diritto di associarsi
liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello
statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/1996
e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare
alcuni spazi della scuola al fine di svolgere iniziative secondo le
modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.
Per cui ciascuna componente dell'Istituto - docenti, non docenti, genitori
e studenti - può chiedere di utilizzare alcuni locali della Scuola
fuori dall'orario di lezione e di servizio per assemblee, gruppi di
studio, riunioni di carattere sindacale o altro motivo connesso con
l'attività propria della Scuola. L'utilizzazione può essere
comune a più componenti assieme.
L'eventuale partecipazione di esperti sarà consentita solo su
delibera del Consiglio d'Istituto o, eventualmente, dal Dirigente Scolastico.
ART. 10 Uso locali scolastici da parte di terzi
Comma 1: I locali e le attrezzature della Scuola - con le opportune
limitazioni riguardanti ambienti e materiali di particolare valore,
riservatezza o pericolosità - possono essere messi a disposizione
di altre Scuole o soggetti che ne facciano richiesta per lo svolgimento
di attività didattiche/educative durante l'orario scolastico
o al di fuori di esso, sempre che non si pregiudichino le normali attività
della Scuola.
Comma 2: Gli Enti e le persone autorizzate all'utilizzazione dei locali
e delle attrezzature dell'Istituto secondo quanto disposto dal 2°
comma dell'articolo 94 e 4° comma dell'articolo n° 297 del D.Lgs.
16 aprile 1994 dovranno - salva diversa disposizione della scuola -
provvedere, a proprie spese, al servizio di vigilanza e di pulizia degli
ambienti avuti in concessione.
Comma 3: Per ottenere la disponibilità dei locali ai sensi del
precedente comma, occorre una richiesta scritta, da presentare con almeno
tre giorni di anticipo alla Presidenza dell'Istituto e/o al consiglio
d'Istituto.
Nella richiesta dovranno essere indicati:
a) il tipo e il numero di locali da mettere a disposizione;
b) le finalità e il calendario dell'utilizzazione;
c) le generalità della persona che si assume ogni responsabilità
in merito all'ordinato svolgimento della riunione o dell'attività.
Comma 4: I locali messi a disposizione, dovranno essere riconsegnati
entro i termini stabiliti e nelle stesse condizioni d'ordine e di pulizia
che avevano in precedenza. E' fatto, in particolare, divieto a chiunque
di fumare all'interno dell'Istituto come da regolamento in vigore.
Comma 5: In caso di abusi, danni e incidenti relativi alle attività
previste dagli articoli precedenti, l'autorizzazione già concessa
potrà essere revocata in qualsiasi momento dalla Presidenza e
- in caso di urgenza - dal personale docente o A.T.A. in servizio.
Comma 6: Nessuna responsabilità può essere assunta dall'Istituto
per fatti verificatisi in occasione dell'utilizzazione dei propri locali
per le attività previste dagli articoli precedenti, se i locali
sono stati consegnati a norma, in condizioni soddisfacenti, e le persone
hanno preso visione del piano di evacuazione corrente, secondo le prescrizioni
di legge per l'uso previsto. L'Istituto si riserva di esigere la riparazione
o la sostituzione degli oggetti eventualmente danneggiati o sottratti
in occasione dell'utilizzazione dei propri locali.
ART. 11 Attività integrative
La scuola organizza attività integrative, comprese le attività
di tutoraggio, di collaborazione con la direzione d'istituto e di rappresentanza,
alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non-partecipazione
a tali attività non influisce negativamente sul profitto; la
partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste,
a credito scolastico.
Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi
della scuola. La partecipazione alle relative attività può
essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione
complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative
complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e
integrazioni.
La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad
acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e a promuoverne l'utilizzo
consapevole.
Le visite e i viaggi di istruzione sono programmati dai Consigli di
classe nell'ambito dei programmi didattici e delle attività educative,
sulla base dei criteri generali stabiliti per l'ambito didattico dal
Collegio docenti, per quello organizzativo ed economico dal Consiglio
di Istituto e nel rispetto delle procedure previste dallo stesso.
Per le visite e le escursioni di una sola giornata (dove è richiesto,
di norma, il 100% delle adesioni) che non comportino oneri sul bilancio
dell'Istituto, è necessaria l'autorizzazione della Presidenza
su richiesta motivata e corredata dalle dichiarazioni di assenso dei
genitori per gli allievi minorenni presentata di norma con almeno 5
giorni di anticipo sulla data prevista, dall'insegnante accompagnatore.
Per i viaggi di istruzione di durata superiore al giorno e che comportino
oneri a carico del bilancio dell'Istituto, la programmazione deve avvenire
entro i consigli di classe del mese di novembre di ogni anno, con presentazione
alla Giunta Esecutiva di una proposta articolata che indichi la meta,
lo scopo, la durata e la data presumibile del viaggio, il suo collegamento
con l'attività educativa in corso, nonché gli elementi
di spesa. La segreteria espleterà gli opportuni accertamenti,
e predisporrà un piano dettagliato da sottoporre al Consiglio
di Istituto, il quale, sulla base degli stanziamenti previsti a bilancio
deciderà sul merito delle singole iniziative, riservandosi la
facoltà di apportare le modifiche e le integrazioni ritenute
più opportune.
Nessun viaggio di istruzione può aver luogo se ad esso non partecipano
almeno i 2/3 dei componenti effettivi della classe e se non è
assicurata la presenza, tra gli accompagnatori, di un insegnante della
classe medesima (la partecipazione alle gite è permessa esclusivamente
alle componenti d'istituto). Ciascuno studente diversamente abile dovrà
essere accompagnato dal proprio docente di sostegno o, su indicazione
motivata del consiglio di classe, da altro docente di sostegno o da
assistente specialistico; motivata dovrà essere anche la decisione
di farlo partecipare senza lo specifico supporto.
ART. 12 Diritti personali dello studente - Trattamento dei
dati personali, in particolare studenti maggiorenni
Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità
scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro
dignità personale.
I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio
di solidarietà.
Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale
e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo
il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni
sul comportamento e sul profitto dei propri figli - anche se maggiorenni,
nel caso in cui essi convivano con gli stessi genitori - direttamente
dagli insegnanti.
I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono
essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e del D. Lgs. 196/2003. Lo studente
al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato
sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità
di agire ed in particolare dalla predetta legge n. 675 del 31 dicembre
1996; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti
la sua carriera scolastica, per i quali il D.Lgs. 196/2003, potrà
avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto qualora
lo studente che intende esercitare tale diritto presenti in segreteria
la relativa richiesta con firma per adesione da parte del genitore o
di chi ne fa le veci.
ART. 13 Diritti personali dello studente - Legge sulla privacy
Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e
religiosa della comunità alla quale appartengono, con particolare
attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative
atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo
anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La
scuola promuove, nell'ambito degli scambi culturali,iniziative di accoglienza
e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.
La scuola organizza servizi alla persona e di counseling anche nell'ambito
del Centro Informazione e Consulenza, attraverso i referenti alla salute
che, eletti all'inizio di ogni anno dal collegio docenti, forniranno
le dovute informazioni riguardanti orari e modalità di fruizione
del servizio. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente,
rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente
scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità,
(D.lgs. 196/2003). La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate
agli studenti portatori di handicap nei limiti consentiti dalle disponibilità
finanziarie e strutturali di sua diretta competenza.
ART. 14 Il patto formativo
I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica
l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo"
e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna
componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione
del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.
Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità
e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente
definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto
Nazionale di Lavoro", dai codici di comportamento e da altre norme,
per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento,dal
patto formativo e dal patto di corresponsabilità che sottoscrive
la famiglia, nel rispetto della normativa vigente e con particolare
riferimento alla normativa di cui all'art. 1 di questo regolamento.
ART. 15 Regolamentazione entrate e orari
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere
assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto
e collaborativo. Sono pertanto tenuti a rispettare l'orario di inizio
delle lezioni che, salvo diversa comunicazione del Dirigente Scolastico,
è fissato alle ore 8.20.
L'accesso ai locali scolastici è consentito agli allievi soltanto
dalle ore 8.15 per le lezioni antimeridiane, dalle ore 13.25 per quelle
pomeridiane; prima delle 8.15 e fra le 12.40 e le 13.25 gli studenti
possono accedere esclusivamente al bar, dall'ingresso esterno, sul cortile.
Fanno eccezione casi particolari (studenti infortunati o che per ragioni
particolari debbano accedere ai locali scolastici prima degli orari
stabiliti;) essi debbono aver ricevuto preventiva autorizzazione scritta
del dirigente o di chi ne fa le veci e la devono esibire, su richiesta,
al personale scolastico.
Il personale scolastico ha il dovere di vigilare sull'osservanza di
tale regola da parte di tutti gli studenti ed è tenuto ad allontanare
immediatamente i trasgressori, salvo segnalare i casi recidivi alla
Direzione.
Alle ore 8,15 gli alunni devono recarsi nella propria aula. I docenti
dovranno essere presenti in aula alle ore 8,15, come peraltro espressamente
previsto dal CCNL. L'Istituto non assume alcuna responsabilità
in ordine a fatti -colposi o dolosi- provocati dagli studenti o che
accadano con il loro concorso e tali da arrecare danno a persone o cose,
se questi avvengono al di fuori dell'orario di lezione ed esternamente
all'edificio scolastico; per gli infortuni che occorressero agli studenti
dell'Istituto ed esclusivamente nel caso in cui si verifichino sul percorso
scuola/casa o viceversa, l'Istituto risponde secondo quanto previsto
dalla polizza assicurativa che stipula annualmente a favore di ciascun
iscritto.
La successione delle ore di lezione viene scandita dal suono del campanello.
L'avvicendamento dei docenti in una classe deve essere il più
rapido possibile, poiché la vigilanza degli alunni deve essere
assicurata senza soluzione di continuità.
In occasione dei cambi di docenti tra un'ora e l'altra gli allievi devono
rimanere in aula.
L'intervallo viene fatto dopo la terza ora del mattino, tra le ore 10,50
e le ore 11,00. Esso si svolge nei corridoi adiacenti alle aule, sulle
terrazze e nel cortile interno all'Istituto; non è consentita
agli allievi l'uscita dall'ambito scolastico (ad esempio: non ci si
può recare alla scuola media o alla scuola elementare vicino
all'istituto, al "Buniva", in Viale Kennedy, nei giardini
pubblici,ecc…). Durante l'intervallo è consentito l'acquisto
ed il consumo ordinato di panini e bevande nei punti previsti per l'erogazione
del servizio bar (si veda il relativo regolamento). Qualora l'accesso
alla distribuzione non avvenga in modo corretto il servizio di distribuzione
potrà venire sospeso.
La sorveglianza durante l'intervallo spetta ad ogni insegnante incaricato
più il personale collaboratore scolastico del piano.
Art. 16 Regolamentazione uscite
Durante le lezioni gli alunni possono allontanarsi dall'aula solo in
casi eccezionali uno per volta e con l'autorizzazione dell'insegnante.
Non è consentito agli alunni sostare, da soli o in gruppi, nei
corridoi, nell'atrio della scuola, al bar. L'insegnante è tenuto
a controllare le uscite affinché avvengano una per volta e a
segnalare alla direzione i casi di allievi che si siano allontanati
con tempi e modalità difformi da quelle sopra richiamate.
L'uscita degli alunni da ciascuna classe, al termine delle lezioni (e
NON prima!), avviene sotto la vigilanza dei docenti in servizio nell'ultima
ora di lezione. I docenti devono verificare che nessun allievo rimanga
in aula o nelle immediate vicinanze. Le classi dovranno accedere alle
vie d'uscita dall'edificio scolastico in modo ordinato e tranquillo,
nel rispetto della sicurezza di tutti.
L'inizio e/o il termine delle lezioni può essere modificato per
eccezionali motivi e la variazione sarà comunicata ai genitori
degli alunni minorenni con sufficiente anticipo. La comunicazione avviene,
di norma, a mezzo di apposito tagliando cartaceo, da restituire alla
scuola controfirmato dai genitori; in caso di necessità la stessa
comunicazione può essere riportata anche sul libretto personale
dello studente o sul suo diario personale, ma sempre in forma scritta
ed in modo che i genitori la possano firmare per presa visione. In casi
del tutto eccezionali la scuola può comunicare l'avviso ai genitori
a mezzo fonogramma o con SMS. E' obbligo per gli studenti minorenni
restituire la comunicazione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci,
il giorno successivo alla comunicazione; la restituzione del tagliando
deve avvenire in sala collaboratori (locale n° 112 oppure locale
4); lo studente è comunque tenuto a consentire il controllo da
parte del personale scolastico dell'avvenuta sottoscrizione dell'avviso,
anche se riportata sul diario o sul libretto personale.
Nel quadro della collaborazione tra scuola e famiglia, i genitori sono
tenuti a tenersi informati, sia attraverso il libretto scolastico sia
presso la Segreteria, o consultando il sito web dell'Istituto, su quanto
possa determinare cambiamenti d'orario delle lezioni.
I genitori segnaleranno al Dirigente scolastico o al docente coordinatore
di classe le situazioni che possano comportare particolari forme di
assistenza verso i propri figli.
Le attività didattiche, in particolari occasioni, potranno svolgersi
fuori dall'Istituto; luoghi e modalità verranno preventivamente
precisati con comunicazione scritta ai genitori su appositi moduli (da
riportare indietro firmato il tagliando allegato a ciascuna circolare)
secondo le modalità sopra indicate.
Di regola non sono ammessi in classe allievi dopo il suono del campanello
che segna l'inizio delle lezioni.
L'insegnante della prima ora dovrà accettare in classe ritardatari
occasionali entro i primi 5 minuti di lezione annotando sul registro
di classe il ritardo con l'apposizione della lettera "R" sul
nome dell'allievo precedentemente segnato assente.
Gli studenti ritardatari dovranno comunque giustificare il ritardo sull'apposito
libretto il giorno successivo. Il Ds, il Vicario, il Collaboratore e
gli insegnanti che si occupano di sostituzioni sono le uniche persone
che potranno autorizzare un'entrata dopo la seconda ora.
Trascorsi 5 minuti, (ore 8,25) gli studenti ritardatari attenderanno
fuori dall'Istituto di poter entrare in classe all'inizio dell'ora di
lezione successiva.
Non sono consentite uscite anticipate/entrate posticipate se non per
ragioni eccezionali e documentate. Le richieste, presentate anticipatamente
al DS o al Vicario, al collaboratore o al personale che si occupa delle
sostituzioni nel locale n° 112 o locale n° 4, verranno valutate
dalla Dirigenza in funzione della motivazione, della frequenza delle
uscite anticipate già usufruite e degli eventuali accordi telefonici
con i genitori.
L'autorizzazione va riportata, segnando giorno e ora, sul registro di
classe.
Le assenze dalle lezioni pomeridiane non si configurano come uscite
anticipate quindi vanno giustificate il giorno seguente. Nel caso in
cui, il Coordinatore di classe rilevasse assenze ripetute e diffuse
deve informare la Dirigenza che assumerà iniziative del caso.
Gli studenti minorenni potranno uscire anticipatamente solo se accompagnati
da un genitore o da un maggiorenne, munito di delega scritta del genitore.
Sono valide soltanto le giustificazioni firmate da che ha depositato
la propria firma sul libretto.
I residenti fuori comune, che per motivi legati al funzionamento dei
mezzi di trasporto ,abbiano necessità in giorni particolari o
tutti i giorni di entrare con qualche minuto di ritardo o uscire con
qualche minuto di anticipo dovranno presentare domanda scritta e documentata
(allegando copia dell'orario ufficiale dell'azienda di trasporti) per
ottenere un'autorizzazione permanente all'entrata posticipata e/o uscita
anticipata, entro e non oltre l'entrata in vigore dell'orario definitivo
delle lezioni L'autorizzazione sarà concessa e revocata ad esclusivo
giudizio della Dirigenza, verrà annotata sul registro di classe
e sul libretto delle giustificazioni e non potrà comportare una
riduzione giornaliera di orario superiore ai 10 minuti. In casi eccezionali
di dimostrata imprevedibilità, sempre nel rispetto delle condizioni
suesposte, le richieste verranno presentate direttamente alla Presidenza.
In questo caso all'autorizzazione viene aggiunto un provvedimento particolare,
volto al recupero del tempo-lezione che si verrebbe a perdere nel corso
dell'intero a.s.
Art. 17 Assenze
Per la regolamentazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate
dalle lezioni, gli allievi si serviranno esclusivamente del libretto
scolastico sul quale, per gli alunni minorenni, uno o entrambi i genitori,
o chi ne fa le veci, all'atto della consegna apporrà la firma.
Tutti gli allievi dovranno avere sempre con sé il libretto scolastico,
sul quale avverrà lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia.
Essi hanno l'obbligo di annotare puntualmente su di esso tutte le comunicazioni
della Scuola e di farle firmare, per presa visione, ai propri genitori.
I docenti della prima ora sono delegati dal Dirigente scolastico ad
accogliere le richieste di giustificazione verificando la data delle
assenze o dei ritardi e la firma dei genitori (per i minorenni) ed annotando
sul registro di classe l'avvenuta giustificazione.
L'allievo sprovvisto di giustificazione verrà ammesso in classe
solo nel caso di assenza inferiore a 5 giorni; il suo nome ed i giorni
di assenza saranno annotati sul registro di classe in corrispondenza
del giorno successivo quando l'allievo dovrà obbligatoriamente
presentare la giustificazione in mancanza della quale (trascorsi 3 giorni)
dovrà essere avviato al D.S o ad un Collaboratore e potrà
anche non essere ammesso alle lezioni .
Le assenze superiori a 4 giorni dovranno essere giustificate con certificazione
medica il giorno stesso del rientro a scuola. La Dirigenza e/o il coordinatore
di classe potrà chiedere ai genitori motivazione delle assenze
sistematiche o per le quali si abbiano fondati dubbi sulle motivazioni
o sull'autenticità della giustificazione o che occorrano sistematicamente
in concomitanza con verifiche o medesime ore di lezione.
Le assenze collettive non preannunciate, con almeno due giorni di anticipo,
dai rappresentanti degli studenti come partecipazione a manifestazioni
o a scioperi non verranno giustificate e si provvederà ad informare
direttamente la famiglia. Sulla giustificazione dovrà essere
riportata come motivazione "Adesione a manifestazione studentesca".
Art. 18 Malattie/infortuni
Qualora un allievo, dichiarandosi indisposto, chieda di uscire dall'Istituto
si avvertirà telefonicamente la famiglia che verrà a prenderlo,
se minorenne. Se il malore appare serio o si tratta di infortunio si
dispone l'accompagnamento al Pronto Soccorso dell'ospedale, anche tramite
servizio di autoambulanza; in ogni caso neppure i maggiorenni lasciano
la scuola da soli se chiedono di uscire anticipatamente per malessere.
In caso di malore o infortunio che colpisca studenti o personale scolastico,
sia durante le lezioni nei locali scolastici o al di fuori di essi (strutture
sportive o luoghi meta di uscite didattiche di una sola giornata) sia
durante viaggi di istruzione della durata di più giorni, il personale
scolastico NON è abilitato alla somministrazione di alcun farmaco,
neppure del tipo "automedicazione" comunemente reperibile
in commercio (aspirina, analgesici, pomate antinfiammatorie, ecc.);
soltanto il personale scolastico specificamente formato può intervenire
- in caso di infortunio nelle palestre o nei laboratori della scuola
- per disinfezione provvisoria di ferite o ustioni molto piccole e molto
lievi. In tutti gli altri casi la scuola contatta il servizio di pronto
soccorso ed affida l'infortunato o l'ammalato alle cure del personale
medico dello stesso servizio. In tal caso viene immediatamente informata
la famiglia del soggetto colpito e, se si tratta di minore che dev'essere
trasportato presso un ospedale, viene affiancato da personale della
scuola, in attesa che arrivi un suo genitore.
Qualora il soggetto minore o diversamente abile debba assumere farmaci
secondo un determinato protocollo nel corso delle attività didattiche,
inclusi i viaggi di istruzione, i genitori potranno informarne un docente
accompagnatore che, previa autorizzazione nominativa, specifica e scritta
da parte del medico di fiducia della famiglia, che la scuola deve acquisire
agli atti, potrà anche assumere l'onere della somministrazione
o del controllo dell'assunzione, se fatta in autonomia dal soggetto.
Pur non sussistendo l'obbligo a carico della famiglia dello studente
di informare la scuola relativamente all'assunzione di farmaci da parte
di questi, anche a tutela della sua privacy, si richiama l'attenzione
delle famiglie sulla opportunità che il dirigente scolastico
o un docente del consiglio di classe - di norma il coordinatore del
consiglio di classe - venga informato di particolari situazioni inerenti
lo stato di salute dello studente, entro i limiti che gli possano assicurare
la più efficace tutela della propria sicurezza e salute (esempio
il caso di soggetti diabetici insulino-dipendenti, o allergici a determinate
sostanze, o portatori di patologie dei sistemi nervoso o immunitario
ecc.).
Art. 19 Divieti
Durante lo svolgimento delle lezioni è vietato per tutti, docenti
inclusi -salvo particolari esigenze di servizi-, l'uso dei cellulari.
E' vietato fumare in tutti i locali dell'istituto: aule, corridoi, laboratori,
palestre, servizi igienici ecc… E' possibile fumare esclusivamente
sui terrazzi o in locali all'aria aperta.
Gli studenti sono tenuti:
" ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del
personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro,
riconoscendo ed accettando comunque l'autorevolezza educativa dell'adulto;
" ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate
dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale
antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario,
le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio
scolastico;
" ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola;
" a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori
ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità
di rendere accogliente l'ambiente scolastico.
E' vietato lasciare nelle aule effetti personali, indumenti, zaini,
cartelline e materiali vari di proprietà degli studenti sia durante
la pausa pranzo sia al termine delle lezioni. Ciò perché
ostacola lo svolgimento delle operazioni di pulizia da parte del personale
scolastico e perché espone i proprietari al rischio di furti,
non potendosi la scuola assumere l'onere della vigilanza.
Potendosi verificare l'uso "a rotazione" delle aule, è
altresì fatto obbligo agli studenti di portare con se indumenti
e zaini in occasione del loro trasferimento in palestra, nei laboratori
o al di fuori dell'Istituto.
ART. 20 Responsabilità, corresponsabilità e provvedimenti
disciplinari
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto.
Qui di seguito vengono indicati, i comportamenti degli allievi che configurano
mancanze disciplinari:
" Mancanza del libretto scolastico;
" Ritardi ripetuti, non adeguatamente motivati;
" Assenze ingiustificate;
" Assenze ingiustificate di carattere collettivo;
" Allontanamento arbitrario dall'Istituto;
" Azione continuata di disturbo delle lezioni;
" Rifiuto di sottoporsi alle verifiche scritte od orali assegnate
dal docente;
" Non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza
dell'Istituto;
" Offesa alle norme morali; offesa al decoro personale proprio
ed altrui;
" Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente
scolastico, docenti, personale A.T.A., allievi
" Manifestazioni di violenza, sopraffazione, intolleranza nei confronti
di qualsiasi soggetto della Comunità scolastica;
" Qualsivoglia comportamento che non risulti coerente con i principi
espressi dall'art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti,
o violi principi e regole recepiti dal Regolamento d'Istituto;
" Utilizzo non corretto di strutture, macchinari e sussidi didattici;
produzione di danni più o meno rilevanti a persone e/o cose derivanti
dall'utilizzo non adeguato degli stessi;
" Danneggiamento doloso di strutture e suppellettili, furto di
effetti personali di chiunque sia in scuola, uso improprio del cellulare,
anche per riprese e filmati che violino la dignità altrui e la
legge sulla privacy.
Sono da considerare particolarmente gravi le mancanze che assumono carattere
collettivo e quelle commesse fuori dalla scuola, in qualità di
allievi, che hanno una forte ripercussione sulla Comunità scolastica.
ART. 21 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono
al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino
di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Nessuno
può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato
prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Egli avrà facoltà di produrre anche eventuali prove e
testimonianze a propria discolpa.
Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
Agli allievi che manchino ai doveri scolastici, offendano la morale,
il decoro dell'Istituto, sono inflitte, secondo la gravità della
mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) - Richiamo verbale;
b) - Ammonizione grave riguardante l'educazione, la morale, i rapporti
tra persone.
L'ammonizione grave deve essere registrata sul giornale di classe. Se
l'ammonizione grave è inflitta dall'insegnante, dell'accaduto
deve essere fornita tempestiva ed adeguata notizia al Coordinatore di
classe e al Dirigente scolastico dell'Istituto che, se lo riterranno
necessario, provvederanno ad informare la famiglia.
Il provvedimento disciplinare che comporta l'allontanamento temporaneo
dalla Comunità scolastica, per periodi non superiori a 15 giorni,
in caso di gravi o reiterate infrazioni, rientra nella competenza del
Consiglio di classe (art. 328, comma 2, D.Lgs. 16 aprile 1994, n°
297). Esso può essere disposto anche quando vengano commessi
reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (art.
4, comma 9, Statuto delle studentesse e degli studenti).
Durante il periodo di temporaneo allontanamento dello studente dalla
Comunità scolastica, gli operatori scolastici, secondo modalità
precisate di volta in volta dal Consiglio di classe, si adopereranno
per stabilire con lo studente e i suoi genitori un rapporto costruttivo,
idoneo a facilitare il rientro a scuola dell'allievo e a stimolarne
il recupero almeno sotto il profilo comportamentale.
Inoltre tutti coloro(studenti e non) che non dimostrino rispetto delle
norme di sicurezza e di tutela della salute o del patrimonio della scuola,
sono tenuti a un risarcimento del danno materiale provocato, il quale
verrà assegnato, tenendo in considerazione il nesso di causalità
e le relative responsabilità, e quantificato dalla Direzione.
Qualora non si trovi il responsabile, il danno sarà refuso con
il budget a tal fine raccolto annualmente: il presente regolamento stabilisce
che ogni ragazzo versi a lato dell'iscrizione una quota - cauzione-
annuale pari a 10 euro. Il 20% del totale incassato sarà utilizzato
per le spese comuni dell'Istituto (dovute a danni arrecati dagli studenti),
l'80% verrà invece gestito direttamente da ogni coordinatore
di classe per far fronte alle emergenze che si potranno verificare all'interno
di ciascuna classe. Tale cauzione (8 euro ad allievo) dovrà essere
restituita al termine dell'anno scolastico (interamente o in parte)
se non utilizzata.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire
la sanzione in attività in favore della comunità scolastica
(sanzioni alternative). Le attività a favore della Comunità
verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Classe, rispettando
le seguenti condizioni:
" devono rispettare le finalità educative;
" non devono essere ritenute preferibili all'attività didattica;
" devono essere accettate dallo studente sanzionato.
Contro la decisione del Consiglio di classe, in materia disciplinare
che prevede l'allontanamento dell'allievo dalla Comunità scolastica,
è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione,
al Provveditore agli Studi, che decide in via definitiva, sentita la
sezione del Consiglio Scolastico Provinciale, avente competenza per
il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
ART. 22 Ricorso
Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle sopra individuate
è ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni
dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di garanzia interno
alla scuola costituito a norma dell'art. 23.
I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi
di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo
disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti
l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna
a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale
decisione è subito comunicata allo studente interessato che,
ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della
sanzione ai sensi dell'art. 15 comma 3 del presente regolamento. Su
tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina,
che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato
e ai suoi genitori.
ART. 23 Organo di garanzia
L'organo di garanzia (OG) è composto da:
" 3 docenti, eletti dal Collegio Docenti;
" 3 studenti (di cui 1 del Liceo, 1 dell'Itis ed 1 dell'Ipsia);
" 1 genitore, tra quelli eletti nel consiglio d'Istituto;
" 1 rappresentante del personale non docente;
Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le
modalità definite da ogni singola componente.
L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari (diverse dalle sospensioni)
e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di istituto,
su richiesta di chiunque ne abbia interesse.
Le funzioni dell'OG sono:
" controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste,
questionari, statistiche, ecc.);
" proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle
indagini effettuate);
" facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
" informazione sul Regolamento di istituto (distribuzione di
materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);
" assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe
nella definizione delle sanzioni sostitutive;
" assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento
dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art.
4, comma 8 dello Statuto);
" intermediario con l'autorità giudiziaria in caso si renda
necessario.
Il ricorso all'OG avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione
e può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque
ne abbia interesse. In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente
le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di
vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto
anche esterno alla scuola.
Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione
soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile,
l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione
viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito
spazio. Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza di 5
eletti (tra cui almeno 1 studente) per avere validità legale.
Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza o per consenso,
a discrezione dell'OG stesso. L'OG ha diritto, qualora ne faccia richiesta,
ad avere una formazione specifica e/o una supervisione di esperti su
temi attinenti la propria funzione (ad esempio: la risoluzione dei conflitti,
la negoziazione, la normativa scolastica, ecc.).
La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede
a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso
di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto,
almeno 4 giorni prima della seduta.
Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato
per iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza
inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo
non oltre 8 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. Il Presidente,
in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere
tutti gli elementi utili allo svolgimento rigoroso dell'attività
dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine
del giorno.
L'Organo di garanzia, dopo attenta e serena valutazione, delibera; l'esito
del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato e ai suoi genitori.